|
|
|
Assicurazioni
e Condizioni Generali |
|
Condizioni
generali di partecipazione ai viaggi
Art. 1) Definizioni e contenuto
Il Contratto di vendita di pacchetto turistico è composto, oltre che
dalle presenti Condizioni Generali, dalle condizioni specifiche
eventualmente pattuite di volta in volta fra le parti, nonché dal
catalogo, depliant, opuscolo o programma fuori catalogo consultabili
e stampabili tramite Internet. Le condizioni di cui sopra si
applicano esclusivamente ai contratti di vendita di pacchetto
turistico per tali intendendosi ai sensi dell’art. 2 n. 1 decreto
legislativo n. 111 del 17.03.95 di attuazione della Direttiva
90/314/CEE: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le
vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata
superiore alle 24 ore ovvero che si estendono per un periodo di
tempo comprendente almeno una notte:
1. trasporto;
2. alloggio;
3. servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio
(omissis) ... che costituiscano parte significativa del "pacchetto
turistico".
I termini contraente e consumatore vengono qui utilizzati con
generico ed indifferenziato riferimento ad una qualsiasi delle due
figure disciplinate dall’art. 5 Decr. Legisl. 111/95. Per
organizzatore si intende colui che realizza il pacchetto turistico
come sopra definito.
Art. 2) Normativa di riferimento
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto
l’offerta di un pacchetto turistico, si intende regolato, oltre che
dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate
nella documentazione preventiva di viaggio consegnata o trasmessa al
Consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da
fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì
disciplinato dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV)
firmata a Bruxelles il 23.04.1970, nonché dal sopra citato Decreto
Legislativo 11/95.
Art. 3) Prenotazioni
La domanda di prenotazione dovrà essere effettuata via fax, e-mail o
richiesta telefonicamente alla 1Travel Company . L’accettazione
delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si
intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto,
solo nel momento e nel luogo dal quale l’organizzatore invierà
conferma scritta anche a mezzo e-mail, fax o sistema telematico.
L’agenzia di viaggio venditrice, i dovrà rilasciare al consumatore,
ai sensi dell’art. 6 del Decr. Legisl. 111/95, conferma del
contratto solo se già in possesso della conferma di cui al
precedente paragrafo. L’agenzia di viaggio venditrice ha nei
confronti dell’organizzatore, la veste giuridica di intermediario ai
sensi dell’art. 1.3 CCV oltre che di venditore ex. Art. 4 Decr.
Legisl. 111/95, acquistando diritti e assumendo obblighi
esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante. Le
indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione, saranno fornite dall’organizzazione in regolare
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr.
Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
Art. 4) Pagamenti
All’atto della prenotazione dovranno essere versati la quota di
iscrizione e un acconto pari al 25% della quota di partecipazione.
Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima dell’inizio del
viaggio. Per le prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti la
data di partenza, dovrà essere versato l’intero ammontare al momento
della prenotazione. La mancata osservanza di queste condizioni da
parte del cliente autorizza l’organizzatore ad annullare le
prenotazioni già confermate. Nel caso in cui la prenotazione non sia
accettata, l’organizzatore rimborserà al cliente integralmente
quanto da questi corrisposto.
Art. 5) Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato dal prezzo esposto
più il costo delle tasse di prenotazione, eventuali tasse
aeroportuali ed eventuali costi ottenimento visti consolari e potrà
essere modificato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto
in maniera direttamente proporzionale a variazioni di uno solo dei
seguenti elementi:
1. costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
2. diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e
negli aeroporti;
3. tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
POLIZZA ASSICURATIVA
Nella quota di iscrizione è inclusa una polizza di assicurazione che
prevede, in caso di malattia o infortunio, le seguenti prestazioni:
Consulenza medica telefonica fornita dalla Centrale Operativa 24 ore
su 24; Trasporto sanitario organizzato; Trasporto della salma;
Assistenza ai minori; Anticipo cauzione penale all’estero;
Assicurazione bagaglio fino a Lit. 500.000; Rientro anticipato;
Rientro di un familiare in caso di ospedalizzazione; Difesa legale
all’estero; Rimborso spese telefoniche/telegrafiche; Invio
medicinali urgenti; Trasmissione di messaggi urgenti; Interprete;
Prolungamento del soggiorno; Rimborso spese mediche sostenute fino a
Lit. 2.000.000 all'estero e Lit. 500.000 in Italia
Art. 6) Recesso e annullamento del Consumatore
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare il
corrispettivo del recesso di cui infra, nelle seguenti ipotesi:
1. aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura
eccedente il 10% dal pezzo concordato;
2. modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto
(per tale intendendosi qualunque variazione su elementi
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato)
proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto
stesso, ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui al precedente comma, il consumatore ha
alternativamente diritto:
1. ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo
equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di
prezzo, ovvero di importo inferiore, con restituzione della
differenza di prezzo;
2. alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni
lavorativi dal momento del ricevimento della comunicazione della
decisione di chiedere il rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di
accettare la modifica e di recedere) entro e non oltre due giorni
lavorativi dalla proposta di annullamento e di modifica. In difetto
di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta
formulata dall’Organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto al di fuori delle ipotesi
elencate ai precedenti commi del presente articolo, sarà addebitato
la quota di iscrizione nonché a titolo di corrispettivo per il
recesso somme non superiori a quelle qui di seguito elencate:
10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario
prima della partenza
30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario
prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario
prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi
(escluso comunque il sabato) prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non
si presenterà alla partenza o rinuncerà, per motivi non attribuibili
all’organizzazione, durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così
pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il
viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti
documenti personali di espatrio. L'agenzia di viaggi o
l'organizzatore non è tenuto ad avvisare o controllare la validità
dei documenti per l'espatrio del consumatore.
Art. 7) Annullamento del pacchetto turistico
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi
la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto
turistico, il consumatore potrà esercitare alternativamente, uno dei
diritti di cui al secondo comma del precedente art. 6 e nelle
modalità di cui al 3° comma dello stesso articolo, sempre che
l’annullamento non dipenda da fatto a lui imputabile. Il consumatore
può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
previsto in uno dei documenti di cui al precedente art. 1, 1° comma
sempre che tale annullamento sia stato comunicato nel termine
precedente la data della partenza ivi indicato.
Art. 8) Chiarimenti in materia di recesso
Gli effetti del recesso del consumatore o dell’aumento del pacchetto
turistico sono compiutamente disciplinati dai precedenti articoli 6
e 7 il cui contenuto riproduce il disposto degli art. 12 e 13 Decr.
Legisl. 111/95. Pertanto le clausole contenute nei citati art 6 e 7
rispettano il giusto equilibrio tra le parti contrattuali anche in
virtù del dettato dell’art. 1469 ter cod. civ. (introdotto dalla
I.52/96 di attuazione dalla direttiva 93/13 CEE concernente le
clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) secondo
cui "non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di
legge".
Art. 9) Modifiche dopo la partenza
L’organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire per
qualsiasi ragione tranne un fatto proprio del contraente una parte
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del
contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore
inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a
tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore
venga rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni,
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di
trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al
luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo
risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al
momento del rientro anticipato.
Art. 10) Sostituzioni
Il cliente può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai
certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di
trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del
pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzazione tutte le
spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che
verrà quantificata all’atto della comunicazione della cessione;
Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola
quota di iscrizione, se prevista. Sarà inoltre solidalmente
responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del
prezzo nonché degli impegni di cui alla lettera c) del presente
articolo.
Art. 11) Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di
altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario,
nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno
attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e
diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’organizzatore,
nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno
chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse
subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate
obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore,
all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che
potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Art. 12) Classificazione alberghiera
La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche
membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita
dall’organizzazione in base a propri criteri di valutazione degli
standard di qualità.
Art. 13) Regime di responsabilità
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi
che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese
iniziative automaticamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito,
da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata
effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in
alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzatore del
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti
per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni
richiamate al successivo art. 14. A sua volta l’organizzatore non è
responsabile nei confronti del consumatore per l’inadempimento da
parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.
Art. 14) Limiti del risarcimento
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore non può in ogni caso
essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle
convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui
inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo
contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la Convenzione di
Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo
modificato all’Aia nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul
trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV)
sulla responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite
risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può
superare l’importo di "5.000 Franchi oro germinale per qualsiasi
altro danno" previsto dall’art. 13 n°2 CCV. Qualora il testo
originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o
nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto
del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i
limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti
al momento del verificarsi dell’evento dannoso.
Art. 15) Obbligo di assistenza
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al
consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizione di legge o di contratto.
Art. 16) Reclami e denunce
Il consumatore a pena di decadenza ai sensi dell’art. 19 n.2 d.lgs
111/95, deve denunciare per iscritto mediante l'invio di una
raccomandata, sotto forma di reclamo, all’organizzatore le
difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze
nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro
verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni
dalla data del previsto rientro in Italia. Qualora i reclami siano
presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche,
l’organizzatore deve prestare al consumatore l’assistenza richiesta
dal precedente art. 15 al fine di ricercare una pronta ed equa
soluzione. Analogamente dovrà provvedere l’organizzatore, anche nel
caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in
ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.
Art. 17) Assicurazione contro le spese di annullamento e di
rimpatrio
Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è
possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni
e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto che copra
le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie. |
 |
 |